TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER SERVIZI DI WEB MARKETING
I presenti Termini e Condizioni Generali si applicano a tutti le prestazioni di Servizi offerte da FM Digital Studio, nella persona di Francesca Morlani, p. IVA 12050901003, email info@francescamorlani.com (il “Consulente”), salvo eventuali deroghe, modifiche o integrazioni espressamente previste ed accettate per scritto, anche attraverso mezzi informatici, tra le parti,
PREMESSO CHE
- a) il Consulente opera da diversi anni nel settore del web marketing ed ha maturato una specifica esperienza nell’ambito del settore della medicina e della salute;
- b) il Consulente dispone altresì di una rete di specialisti del settore, con cui collabora attivamente ed ha acquisito una significativa esperienza nel valutare e gestire incarichi complessi, coordinando e trattando commercialmente con detti professionisti per rendere una prestazione della migliore qualità possibile;
- c) i presenti Termini e Condizioni costituiscono, insieme ai termini economici da definire e accettare separatamente con apposito Preventivo, l’intero ed unico accordo contrattuale tra le Parti, da perfezionarsi tramite adesione a mezzo web (tramite servizi di terze parti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo Docusign e/o Stripe) con il quale le società o i professionisti (il “Cliente”) che hanno interesse ed intenzione di avvalersi dell’esperienza del Consulente potranno conferire il relativo incarico (l’”Accordo”).
Tanto premesso, tra le Parti
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo
I Termini e Condizioni hanno per oggetto l’attività di assistenza e consulenza di web marketing, meglio descritta all’art. 3 che segue, per tutti i servizi che il Cliente commissionerà al Consulente e costituiscono – unitamente al Preventivo – un contratto vincolante tra le Parti. L’attività del consulente si qualifica quale prestazione d’opera intellettuale e come tale, salvo diverso accordo, costituirà un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
E’ esclusa dall’oggetto del contratto l’attività di agenzia di commercio e conseguente conclusione e promozione diretta di contratti da parte del Consulente con la clientela finale oggetto delle attività di web marketing, rispetto alla quale il Cliente è l’unico responsabile, salvo diverso accordo in forma scritta.
Art. 3 – Oneri e Incombenze del Consulente
Il Consulente si impegna a svolgere le attività di web marketing commissionate dal Cliente secondo quanto separatamente concordato nel Preventivo accettato e in conformità alle modalità di volta in volta concordate: Tali attività potranno ricomprendere, a titolo esemplificativo:
- consulenza di digital marketing;
- creazione piano marketing;
- creazione piano editoriale;
- creazione, restyling e manutenzione siti web;
- gestione account social;
- creazione e gestione campagne pubblicitarie.
Art. 4 – Esclusiva
Salvo diverso accordo, lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo viene conferito in esclusiva al Consulente, limitatamente alla durata dei servizi allo stesso commissionati.
Qualora lo svolgimento delle attività comporti l’accesso ad account e/o dati riservati da parte del Consulente in via non esclusiva, lo stesso non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di problematiche e disservizi inerente agli stessi, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.
Art. 5 – Autonomia
5.1. Il Consulente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo, in prima persona o avvalendosi di ulteriori collaboratori di sua fiducia e scelta, con la massima diligenza professionale e svolgendo le stesse in piena autonomia operativa, ma nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni contenute nel presente Accordo.
5.2. Le Parti, in ogni caso, restano autonome l’una dall’altra nell’adempimento dei rispettivi obblighi, senza che si instauri tra le stesse alcun rapporto di società, associativo o di dipendenza.
Art. 6 – Corrispettivo, Extra Costi e Modalità di pagamento
6.1. Il Cliente riconoscerà al Consulente il corrispettivo definito secondo quanto previsto nel Preventivo definitivo indicato all’art. 3 e separatamente concordato.
6.2. Eventuali richieste di variazione ai Servizi prestati o di revisione dell’opera non preventivamente pattuiti dovranno essere accettati per scritto da entrambe le Parti, fermo restando che, salvo diverso accordo, il Consulente avrà diritto a richiedere l’adeguamento del compenso alla maggiore opera prestata. In nessun caso, il rifiuto di prestare Servizi o revisione aggiuntive non preventivamente pattuite potrà costituire giustificazione per dilazioni o riduzioni del corrispettivo.
6.3. I compensi dovuti al Consulente verranno versati dal Cliente secondo le modalità previste nel Preventivo.
Art. 7 – Durata del contratto – Recesso
7.1. Nel caso di Servizi che comportano il compimento di un’attività precisamente determinata (es. creazione di un sito web), l’Accordo si intenderà concluso con il compimento dell’opera stessa, così come consegnata in forma digitale dal Consulente al Cliente attraverso i mezzi informatici di volta in volta concordati e/o tecnicamente possibili. Eventuali asseriti inadempimenti dovranno essere contestati per scritto dal Cliente a pena di decadenza entro 10 giorni dalla consegna.
7.2. Nel caso di Servizi che comportano un’assistenza continuativa, l’Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione sino alla scadenza pattuita con la procedura determinata all’art. 3 e si riterrà tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, salvo disdetta di una delle parti inviata a mezzo email nel rispetto dei termini di disdetta precisati nel Preventivo e comunque non inferiori a 30 giorni, salvo diverso accordo.
Art. 8 – Costi
Le Parti sosterranno i costi di propria competenza e le spese riguardanti il presente Contratto e la fase delle trattative per la sua conclusione.
I Costi diretti per servizi web e pubblicitari forniti da terze Parti (il “Budget pubblicitario”) verranno quantificati preventivamente dal Consulente secondo una stima indicativa. Il Cliente riconosce ed accetta che in caso di mancata copertura, anche parziale, del Budget Pubblicitario, la buona esecuzione dell’attività del Consulente potrebbe essere limitata o compromessa. In tale ipotesi, ferma la facoltà di recesso del Consulente con diritto a trattenere i corrispettivi già maturati, il Cliente rinuncia ad ogni contestazione circa la buona riuscita dell’attività del Consulente stesso.
Art. 9 – Clausola di confidenzialità
9.1. Le Parti espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo al presente contratto, sia mantenuta in regime di confidenzialità.
9.2. Ai fini del presente contratto, per informazione confidenziale si intende qualsiasi informazione rivelata o consegnata tra le Parti, in relazione all’Accordo.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall’esecuzione del presente contratto, verrà effettuato unicamente per le finalità connesse all’adempimento, avendo il trattamento come base giuridica il contratto stesso e comunque nel totale rispetto di quanto previsto dal Reg. 679/2016 (c.d. “GDPR”). Con la sottoscrizione del presente Accordo il Cliente dichiara di conoscere ed accettare la privacy policy del Consulente, disponibile all’indirizzo https://fmdigitalstudio.com/ e di essere consapevole che, ove previsti servizi di terze parti (es. Facebook, Google, etc.), tale consenso dovrà necessariamente estendersi ai trattamenti di dati effettuati da queste ultime, secondo quanto da esse previsto.
In considerazione delle peculiari criticità in materia di trattamento dei dati e riservatezza, proprie del settore specifico (medicina e salute) in cui verranno svolti i Servizi, il Cliente dichiara di avere adeguatamente valutato il proprio rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati, nonché di disporre di adeguate misure di tutela; il Cliente rimarrà sempre e in qualunque caso l’unico titolare e responsabile del trattamento dei dati della propria clientela attuale e potenziale, anche se acquisita tramite l’assistenza del Consulente, e renderà edotto il Consulente circa le proprie procedure in materia di privacy, avvisandolo preventivamente di eventuali peculiari cautele da adottare e manlevandolo a semplice richiesta da ogni danno, pretesa o contenzioso in genere derivante dall’attività a suo favore prestata.
Art. 11 – Disposizioni Generali
11.1. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità nel rispetto della procedura indicata all’art. 3, salvo diverso accordo scritto.
11.2. Qualora una o più delle clausole contenute nel presente Accordo sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimarrà intatta.
11.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.
Art. 12 – Controversie e Foro Competente
Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del presente contratto e che sia in qualsivoglia modo ad esso correlata sarà regolata dalla Legge Italiana e verrà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Roma.